Art. 7.
(Distintivi).

      1. Il conseguimento della promozione a titolo onorifico permette all'interessato di indossare i segni distintivi del nuovo grado in tutte le manifestazioni ufficiali sia nel territorio nazionale sia all'estero.
      2. L'interessato può altresì indossare la divisa dell'Arma o del Corpo di appartenenza nella manifestazioni di cui al comma 1, previa richiesta all'associazione d'Arma o di Corpo di appartenenza ed autorizzazione della competente autorità militare locale.